GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE- RINVIO A GIUDIZIO – OMESSA DICHIARAZIONE – NO ESCLUSIONE AUTOMATICA (80.5.c)
Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Ulivo Soc. coop.– Procedura aperta per l’affidamento Del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e realizzazione delle aree a verde comunali per l’anno 2020. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 259.016,39 euro. S.A.Comune di Dalmine.
Ai fini della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), non è sufficiente il mero richiamo all’esistenza del rinvio a giudizio, seppur per fattispecie di reati gravi, essendo necessario che la SA valuti, nell’esercizio della propria discrezionalità la gravità dei fatti ed il loro inquadramento come “grave illecito professionale”. La causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), non opera alla stregua di una esclusione automatica, a fronte di qualsiasi omissione dichiarativa da parte dell’operatore, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza dei fatti non dichiarati. Esclusa la fattispecie (che nel caso di specie non ricorre, della falsa dichiarazione), le condotte omissive o reticenti dell’operatore comportano l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso. tale motivo di esclusione, dunque, non opera con riferimento all’omessa dichiarazione del rinvio a giudizio del socio dell’aggiudicataria, a fronte della ritenuta irrilevanza di tale circostanza da parte della SA e della conseguente conferma dell’aggiudicazione.
Per quanto concerne la lett. f-bis) del comma 5 dell’art. 80, che (nelle more della pronuncia dell’Adunanza Plenaria) anche tale causa di esclusione non vada intesa alla stregua di una esclusione automatica, nel senso cioè di applicare la misura espulsiva a fronte di qualsiasi omissione dichiarativa da parte dell’operatore, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza dei fatti non dichiarati. Sotto tale profilo, l’Autorità intende aderire all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara, poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso (Cons. Stato, V, sentenza n. 5171/2019). La sanzione dell’espulsione per presentazione di “dichiarazioni non veritiere”, ai sensi della cit. lett. f-bis), non trova, invece, applicazione con riferimento all’omessa dichiarazione del rinvio a giudizio del socio dell’aggiudicataria, a fronte peraltro della ritenuta irrilevanza di tale circostanza da parte della SA e della conseguente conferma dell’aggiudicazione.
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