Giurisprudenza e Prassi
DIVIETO DI MODIFICA SOGGETTIVA PER ADDIZIONE DEI COMPONENTI DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (97.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2025
Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 36/2023, la modifica soggettiva dei raggruppamenti temporanei è consentita esclusivamente nelle ipotesi tassative di riduzione o sostituzione interna; resta invece preclusa la modifica per addizione, in quanto l'inserimento di un componente nuovo rispetto a quelli indicati al momento della presentazione della domanda viola il principio di immodificabilità soggettiva e altera la parità di trattamento tra i concorrenti, non essendo sanabile mediante soccorso istruttorio.
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