RIGETTO MISURE CAUTELARI PER CARENZA DI ESTREMA GRAVITA' E URGENZA (56.1)
L'istanza per la concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. non può trovare accoglimento qualora non emergano circostanze idonee a dimostrare un'estrema urgenza tale da impedire la fissazione della camera di consiglio collegiale, specialmente se la decisione collegiale è ritenuta capace di sortire effetti satisfattivi per il ricorrente. La regolarità tecnica del deposito dei documenti nel fascicolo informatico, inclusa la specifica indicazione del contenuto di ciascun file, costituisce un onere a carico della parte necessario a garantire l'efficacia del contraddittorio e la tempestività dell'esame giudiziale.
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