NEGATO IL DECRETO MONOCRATICO CONTRO CLAUSOLE ESCLUDENTI SE MANCA IL PREGIUDIZIO IRREVERSIBILE
Ai fini della concessione delle misure cautelari monocratiche previste dall'art. 56 c.p.a., non sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza qualora il lasso di tempo intercorrente tra l'istanza e la prima camera di consiglio utile non sia tale da rendere vana la successiva tutela collegiale; in particolare, nel settore degli appalti pubblici, la stipula del contratto o l'aggiudicazione avvenute nelle more non precludono, in caso di accoglimento del ricorso, la riedizione della procedura o il subentro nel rapporto, escludendo così il pericolo di un pregiudizio irreparabile.
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