Giurisprudenza e Prassi

INSUSSISTENZA DI GRAVITA' E URGENZA PER LA SOSPENSIONE CAUTELARE MONOCRATICA DELL'AGGIUDICAZIONE (56.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2024

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., il ricorrente deve fornire prova di una situazione di estrema gravità e urgenza non altrimenti gestibile; tale requisito è assente quando la decisione collegiale è fissata in tempi brevi e l'oggetto dell'appalto, unitamente alla durata contrattuale, non prefigura un danno irreversibile immediato.

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