RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO - NATURA RESIDUALE DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA
Il richiamo all’art. 328 del Regolamento di attuazione rinvenibile in disposizioni relative alle acquisizioni di servizi in economia (cfr. art. 332 – 335 – 336) in uno alla previsione di cui al comma 4 lett. b) dello stesso art. 328 a mente del quale “avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia ……b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II”, militano, di contro per una ricostruzione unitaria dei due istituti – conformemente, peraltro, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (cfr. artt. 121-125 sub Titolo II Contratti sotto soglia comunitaria).
Ritiene, invero, la Sezione che, le pur indubbie specificita' delle acquisizioni in economia – soggette ad un peculiare statuto per cio' che attiene ambito oggettivo e sia per cio' che attiene i presupposti legittimanti – non valgano a superare le conclusioni gia' rese circa la latitudine applicativa dell’obbligo di ricorso al mercato elettronico. Sotto tale profilo giova, peraltro, evidenziare come i principi di semplificazione e celerita', tipici delle procedure in economia, non subiscano un vulnus, ma ben si concilino con le finalita' sottese agli 9 strumenti di e-procurement (su cui amplius 169/PAR/2012 Sezione Marche) e con quelle di razionalizzazione e di contenimento perseguite dal legislatore con i Decreti Spending review 1 e 2. Di qui, a parere del Collegio, la necessita' di una rivisitazione delle procedure tradizionali - e degli eventuali strumenti regolamentari gia' in essere – alla stregua della normativa sopravvenuta e del pressochè generalizzato obbligo di ricorso al mercato elettronico per le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia, pur laddove ricorrano le condizioni per la procedura c.d. in economia.
Di converso deve, peraltro, confermarsi che siffatto obbligo sia esigibile esclusivamente per beni e categorie merceologiche presenti sul mercato elettronico e perfettamente confacenti alle esigenze funzionali dell’Ente mentre procedure tradizionali ed autonome possono ritenersi consentite – ancorchè in via residuale - laddove il bene e/o servizio non possa essere acquisito mediante i richiamati sistemi di e-procurement ovvero laddove, pur disponibile, si appalesi inidoneo rispetto alle necessita' della amministrazione procedente (cfr. deliberazione 169/PAR/2012 anche con riguardo all’obbligo di motivazione).
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