Giurisprudenza e Prassi

Illegittimità marcatura CE per filtri anti-legionella non medicali

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2026

È illegittima la clausola di un bando di gara che richiede, a pena di esclusione, la marcatura CE per filtri anti-legionella da applicare alle tubature sanitarie, qualora tali beni non rientrino nella definizione normativa di dispositivo medico per mancanza di impiego diretto sull'uomo. L'imposizione di specifiche tecniche restrittive, come certificazioni non imposte dalla legge, deve essere sorretta da una rigorosa e specifica motivazione tecnica che giustifichi il sacrificio della massima partecipazione alla gara.

Condividi questo contenuto:
DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)