INVALIDO IL MANDATO COLLETTIVO SENZA AUTENTICA E PRIVO DI CARATTERE SPECIALE (68.5)
Negli appalti pubblici, il mandato collettivo speciale con rappresentanza necessario per la partecipazione di un RTI deve possedere il requisito della specialità, inteso come riferimento espresso alla procedura in corso, e deve risultare da scrittura privata autenticata. La produzione di un atto costitutivo generico relativo ad altra gara, privo di autentica delle sottoscrizioni, costituisce un vizio non sanabile tramite soccorso istruttorio qualora l'integrazione documentale intervenga in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, determinando un'incertezza assoluta sull'identità e sulla volontà del concorrente.
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