RESCISSIONE DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'O.E. - OBBLIGATORIETA' DELLA NOTIFICA ALLA S.A. (32.8)
In primo luogo, dalla disamina della normativa, del disciplinare di gara e della giurisprudenza precitata non è corretto l’assunto di parte ricorrente circa l’asserita inefficacia automatica dell’offerta dell’aggiudicataria una volta decorsi 60 giorni dall’aggiudicazione.
È pur vero, infatti, che il punto H) del disciplinare prevede la stipula del contratto nei 60 giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, ma è anche vero che il medesimo comma prevede che, decorso detto termine, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
In sostanza, a fronte dell’inerzia della Stazione Appaltante nella stipula del contratto l’aggiudicatario, qualora voglia sciogliersi dal vincolo –che pertanto è da ritenersi sussistente- ha l’onere di manifestare esplicitamente, con atto notificato alla Stazione Appaltante, la volontà di recedere.
Non di meno. dalle allegazioni del Comune resistente risulta che solo con nota datata -OMISSIS- la ricorrente, nel contestare la legittimità del provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione, ha altresì dichiarato di svincolarsi dall’offerta presentata in gara, ritenendo scaduto il termine di efficacia dell’offerta.
La suddetta dichiarazione, all’evidenza, può essere considerata inutiliter data e non vale a produrre lo scioglimento di cui all’art. 32 comma 8 d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto a tale data la ricorrente risultava già dichiarata decaduta proprio in ragione e a mezzo del provvedimento impugnato che solo nella medesima occasione veniva contestato.
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