Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE PER MALFUNZIONAMENTI E RALLENTAMENTI DELLA PIATTAFORMA DIGITALE (25.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA Sentenza 2025

Nelle gare telematiche, il principio di autoresponsabilità del concorrente è temperato dall'obbligo della stazione appaltante di farsi carico dei malfunzionamenti e degli esiti anormali dei sistemi informatici. Qualora i log di sistema dimostrino rallentamenti patologici o errori tecnici non previsti dalla lex specialis che impediscono la trasmissione dell'offerta entro il termine, l'amministrazione deve procedere alla rimessione in termini dell'operatore economico che abbia agito con la diligenza necessaria.

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