INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL SOGGETTO CHE NON HA PARTECIPATO ALLA PROCEDURA DI GARA
È inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto contro gli atti di una procedura selettiva da parte di un operatore economico che non vi abbia preso parte. La qualità di operatore del settore e l'interesse di fatto alla riedizione della gara non sono sufficienti a radicare il diritto al ricorso, essendo necessaria una situazione differenziata che deriva esclusivamente dalla partecipazione alla competizione, salvo i casi eccezionali di contestazione di clausole del bando immediatamente escludenti o di affidamenti diretti avvenuti senza alcuna gara.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

