DOVERE DI COLLABORAZIONE ISTRUTTORIA DELLA STAZIONE APPALTANTE NON COSTITUITA IN GIUDIZIO
Nelle controversie in materia di appalti pubblici, la mancata costituzione in giudizio della stazione appaltante non costituisce impedimento all'esercizio del potere istruttorio del giudice. Qualora sia necessario acquisire una relazione analitica sulla congruità dell'offerta sospetta di anomalia, l'amministrazione resistente è obbligata a ottemperare all'ordine istruttorio entro il termine perentorio assegnato, utilizzando le procedure tecniche di deposito previste per le parti non rituali, al fine di non pregiudicare la celerità e l'effettività del giudizio.
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