DIVIETO DI MODIFICA DEL RAGGRUPPAMENTO PER CARENZA ORIGINARIA DEI REQUISITI FISCALI (48.19)
Nelle gare d'appalto, la modifica in diminuzione della compagine di un raggruppamento temporaneo di imprese, finalizzata a mantenere la partecipazione alla gara nonostante la carenza dei requisiti di un componente, è legittima solo se la perdita del requisito è sopravvenuta rispetto alla domanda di partecipazione. Qualora l'irregolarità (nel caso di specie fiscale) sia originaria e preesistente al termine di presentazione delle offerte, l'esclusione dell'intero raggruppamento è atto dovuto, stante il principio di continuità nel possesso dei requisiti e il divieto di eludere le norme sulla partecipazione mediante riorganizzazioni tardive.
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