Giurisprudenza e Prassi

I DEBITI ATTESTATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE VINCOLANO LA STAZIONE APPALTANTE A PROCEDERE CON L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE (94.6)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2025

La Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., Sent., 28/07/2025, n. 138), dopo aver ricostruito il quadro normativo succedutosi nel tempo per regolare la materia in esame, ha precisato che «come costantemente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, l’esclusione dell’operatore che ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali ha lo scopo di assicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cui l’amministrazione è chiamata a contrattare nonché quello di indurre indirettamente gli operatori economici ad assolvere ai propri obblighi fiscali integralmente e nei tempi di legge (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 23 febbraio 2023, n. 1890 e27 luglio 2021, n. 5563).

La deroga all’esclusione, come detto, opera nel caso in cui il debito fiscale sia inferiore alla menzionata soglia di 5.000 euro. La determinazione di tale importo fisso risponde a un duplice obiettivo: da un lato, garantire la massima partecipazione alle gare di appalto, evitando l’esclusione di operatori economici che hanno commesso violazioni fiscali “bagatellari”; dall’altro, favorire la tra i partecipanti alle par condicio gare, ancorando a un importo predefinito l’esclusione dalla gara, di modo che tutti gli offerenti siano consapevoli delle conseguenze connesse alla commissione di una violazione fiscale definitivamente accertata che superi la soglia legislativa.

La disposizione censurata persegue anche finalità di tutela della concorrenza, in quanto garantisce la “parità delle armi” degli operatori economici, che sanno di poter confidare nella esclusione dalla gara del concorrente che non ha adempiuto correttamente agli obblighi fiscali. Ciò coerentemente con la giurisprudenza europea, secondo la quale «[i] principi di trasparenza e di parità di trattamento che disciplinano tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgono per tutti i concorrenti» (Corte di giustizia dell’Unione europea, 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23,Luxone srl e Sofein spa».

Tanto chiarito, il Collegio ritiene che sia evidente come gli esiti del procedimento di verifica della regolarità fiscale e contributiva degli operatori economici, di pertinenza dell’amministrazione finanziaria, non possano essere soggetti ad alcun sindacato o valutazione da parte della stazione appaltante e pertanto “si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto” (cfr. arg. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013), residuando, semmai, il potere/dovere di chiedere chiarimenti, laddove emergano dubbi interpretativi in ordine alla certificazione rilasciata.

In altri termini (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856), «a fronte dell’attestazione dell’Agenzia delle entrate . . ., che segnalava a carico della . . . due violazioni fiscali “definitivamente accertate”, la stazione appaltante non aveva altra possibilità che di escludere detta società dalla gara, essendole preclusa un’autonoma valutazione della questione (ex multis, Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3663; V, 18 gennaio 2011, n. 789)».

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)