LEGITTIMA L'INVERSIONE PROCEDIMENTALE CON CONTROLLI A CAMPIONE E RICALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA (107.3)
Nell'ambito delle procedure aperte con inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante conserva la facoltà di procedere a verifiche a campione sul possesso dei requisiti di ammissione nei confronti di una platea di concorrenti più ampia rispetto al solo primo classificato. Le eventuali esclusioni disposte all'esito di tali controlli impongono il ricalcolo della soglia di anomalia, in quanto il principio di invarianza di cui all'art. 108, comma 12, opera esclusivamente per le variazioni intervenute successivamente al provvedimento di aggiudicazione.
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