Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA MODIFICA DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DOPO LA CONOSCENZA DELLE OFFERTE (108.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA Ordinanza 2024

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 108, comma 12, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nella parte in cui consente la modifica della soglia di anomalia delle offerte successivamente alla fase di apertura delle offerte economiche e prima dell'aggiudicazione, contrastando con i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)