Giurisprudenza e Prassi
IL PRINCIPIO DI INVARIANZA IMPEDISCE IL RICALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA PER RINUNCIA VOLONTARIA (108.12)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA Sentenza
2026
Il principio di invarianza delle soglie di cui all'art. 108, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 opera come eccezione al regresso procedimentale, cristallizzando la soglia di anomalia al momento dell'apertura delle offerte. Ne consegue che la rinuncia volontaria alla partecipazione, formulata dopo la conoscenza dei ribassi, non può comportare la rideterminazione della soglia di anomalia, dovendo l'offerta rinunciata continuare a essere considerata come ammessa ai fini del calcolo per evitare finalità elusive e garantire la continuità della gara.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

