Giurisprudenza e Prassi
INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ CONTROINTERESSATA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA Ordinanza
2025
Ai sensi dell'art. 143, comma 3, del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), l'apertura della liquidazione giudiziale di una delle parti determina l'interruzione automatica del processo amministrativo; il giudizio deve pertanto essere riassunto nel termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza collegiale che ne attesta l'interruzione.
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