LIMITI QUANTITATIVI AI PREZZI OFFERTI A PENA DI ESCLUSIONE: CLAUSOLE DA INTERPRETARE SECONDO IL CRITERIO LETTERALE (107)
In sede di gara pubblica, deve essere esclusa l'offerta economica che presenti un prezzo orario per il servizio di pronto intervento superiore a quello della vigilanza fissa laddove il disciplinare di gara lo vieti espressamente, senza distinguere tra prima ora e ore successive. La prevalenza gerarchica delle previsioni del disciplinare su quelle del capitolato e degli allegati impedisce che una facoltà di determinazione del prezzo (per la prima ora) possa trasformarsi in una deroga ai tetti massimi stabiliti dal disciplinare stesso.
"Il divieto di offrire un prezzo orario per il servizio di pronto intervento con pattuglia in misura superiore a quello del servizio di vigilanza fissa è formulato in modo categorico, senza alcuna distinzione tra la prima ora e le successive, e non è smentito, contraddetto o derogato né dal capitolato né dal modello dell’offerta economica"; inoltre, "la difformità tra offerta e prescrizioni del capitolato impone alla stazione appaltante di escludere l'offerente dalla procedura di gara, senza che rilevi la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva" (richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 6854/2022 e l'art. 107, comma 1, d.lgs. n. 36/2023).
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