ESCLUSO L'OBBLIGO PER L'INTERMEDIARIO DI INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA DEI SUBAPPALTATORI (108.9)
In tema di appalti pubblici, l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023, deve intendersi riferito esclusivamente ai costi propri dell'operatore economico offerente; pertanto, nell'ipotesi di intermediario senza detenzione di rifiuti che ricorra al subappalto per le attività di trasporto e recupero, non sussiste l'obbligo di quantificare preventivamente i costi del personale dei subappaltatori, la cui verifica di congruità è demandata alla fase di autorizzazione all'esecuzione del subappalto.
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