Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSO L'OBBLIGO PER L'INTERMEDIARIO DI INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA DEI SUBAPPALTATORI (108.9)

CONS. STATO Sentenza 2025

In tema di appalti pubblici, l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023, deve intendersi riferito esclusivamente ai costi propri dell'operatore economico offerente; pertanto, nell'ipotesi di intermediario senza detenzione di rifiuti che ricorra al subappalto per le attività di trasporto e recupero, non sussiste l'obbligo di quantificare preventivamente i costi del personale dei subappaltatori, la cui verifica di congruità è demandata alla fase di autorizzazione all'esecuzione del subappalto.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)