Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE L’IMPUGNAZIONE DI SINGOLI ATTI SENZA CONTESTARE L’INTERA SEQUENZA DI VALORIZZAZIONE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2026
Nel processo amministrativo, l'impugnazione di un singolo atto endoprocedimentale o di un segmento isolato di una sequenza procedimentale complessa risulta inammissibile per carenza d'interesse qualora non vengano contestati gli atti presupposti che hanno già determinato il consolidamento dell'assetto degli interessi o gli atti conclusivi della sequenza stessa, non potendo derivare dall'eventuale annullamento una reale utilità giuridica per il ricorrente.
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