LEGITTIMA L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA BASATA SUI LEGAMI DI PARENTELA IN CONTESTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
In tema di interdittiva antimafia, il giudice amministrativo deve operare una valutazione unitaria e non atomistica degli elementi istruttori, considerando i legami di parentela con esponenti della criminalità organizzata come indizi rilevanti della permeabilità dell'impresa, specie in contesti dove il vincolo di sangue è fondante per l'organizzazione criminale. La misura della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del D.Lgs. 159/2011 è sussidiaria e applicabile solo qualora il pericolo di infiltrazione sia sporadico e isolato, restando esclusa in presenza di un sistema articolato di relazioni stabili.
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