L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA PRESCINDE DALL'ACCERTAMENTO DI SINGOLE RESPONSABILITÀ PENALI (91.1)
In tema di certificazione antimafia, l'assoluzione penale del titolare di un'impresa individuale per il reato di intestazione fittizia non preclude l'adozione di un'informazione interdittiva, qualora il quadro indiziario complessivo evidenzi una gestione di fatto o un'influenza dominante esercitata da un convivente gravato da gravi pregiudizi penali per reati associativi. Il vincolo affettivo, se inserito in una cornice di cointeressenze economiche e frequentazioni con soggetti controindicati, costituisce elemento sintomatico idoneo a supportare il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa secondo il criterio del 'più probabile che non'.
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