L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA PRECLUDE LA PREVENZIONE COLLABORATIVA SE IL CONTROLLO SOCIETARIO NON È OCCASIONALE (94-BIS.1)
In tema di contrasto alle infiltrazioni mafiose, l'amministrazione non è tenuta ad ammettere l'operatore economico alla procedura di prevenzione collaborativa qualora il rischio di condizionamento derivi da un assetto proprietario stabilmente controllato da imprese interdette, venendo a mancare il presupposto dell'occasionalità dell'agevolazione. Inoltre, il potere prefettizio di ordinare la gestione straordinaria ex art. 32 D.L. 90/2014 è una facoltà discrezionale finalizzata a garantire la prosecuzione di contratti pubblici indifferibili, la cui adozione presuppone e non sostituisce l'interdittiva antimafia.
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