INTERDITTIVA ANTIMAFIA - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI REQUISITI - VIENE MENO CONTINUITA' - LEGITTTIMA ESCLUSIONE (80)
In assenza di una disposizione che esplicitamente riconosca alla sospensione degli effetti interdittivi dell'antimafia conseguente all'ammissione al controllo giudiziario efficacia derogatoria nei confronti del principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, la perdita in corso di gara del requisito dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa non può considerarsi sanata, ai fini della partecipazione, dall'ammissione alla misura di prevenzione di cui all'art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011.
Considerato che, nel caso in esame, l'interdittiva antimafia ha attinto l'istante nella fase di gara (integrativa dell'efficacia dell'aggiudicazione) di controllo del possesso dei requisiti. Pertanto, nonostante l'interruzione del possesso del requisito in esame abbia avuto durata breve (dal 2 settembre all'11 novembre), l'aggiudicatario ha perso il requisito dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa risultandone privo proprio nella fase di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. Considerato ulteriormente che, anche volendo tenere in considerazione le coordinate entro le quali, secondo il TAR Calabria, l'ammissione al controllo giudiziario potrebbe considerarsi sanante della perdita del requisito intervenuta in corso di gara, il caso di specie comunque non vi rientra, dal momento che la soluzione di continuità nel possesso del requisito non si è verificata nella fase inziale della procedura ma dopo l'aggiudicazione, in occasione del controllo del possesso dei requisiti, e comunque in presenza di un operatore economico controinteressato - il secondo graduato - titolare dell'interesse alla conservazione dei provvedimenti sfavorevoli emessi nei confronti dell' 'aggiudicatario.
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