LEGITTIMA L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA BASATA SULLA GESTIONE DI FATTO DI SOGGETTI CONTROINDICATI (94.2)
In tema di informativa antimafia, la sussistenza del pericolo di condizionamento criminale può essere fondata su elementi indiziari quali la gestione di fatto dell'azienda da parte di familiari conviventi gravati da vicende penali o frequentazioni mafiose, atteso che il principio del 'più probabile che non' giustifica la misura interdittiva. Conseguentemente, la risoluzione del contratto d'appalto ex art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011 costituisce un atto dovuto e vincolato per la stazione appaltante, che prescinde da ogni valutazione di convenienza economica e dalla previa comunicazione di avvio del procedimento.
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