LA RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NON COMPORTA LA CADUCAZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO (121.1)
In tema di appalti pubblici, la riforma in appello della sentenza di primo grado favorevole al ricorrente determina la caducazione automatica degli atti procedimentali dipendenti (nuova aggiudicazione), ma non comporta l'inefficacia automatica del contratto nelle more stipulato. La sorte del contratto resta disciplinata dagli artt. 121 e 122 c.p.a., i quali, quali norme speciali e conformi al diritto unionale, prevalgono sulla regola generale dell'art. 336, comma 2, c.p.c., precludendo ogni automatismo caducante e riservando al giudice il potere di valutare la persistenza del vincolo negoziale.
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