Giurisprudenza e Prassi

SPETTA AL RUP E NON ALLA COMMISSIONE LA COMPETENZA AD ESCLUDERE I CONCORRENTI (7.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2026

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 e dell'art. 7 dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, il provvedimento di esclusione dalla gara è di competenza della stazione appaltante tramite il RUP e non dell'organo straordinario commissione giudicatrice. L'atto di esclusione adottato dalla commissione è affetto da incompetenza relativa, vizio che ha carattere sostanziale e non è sanabile ex art. 21-octies della Legge 241/1990.

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