Giurisprudenza e Prassi
PROVA DELL'INTERFERENZA CONCRETA PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMMISTIONE NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (77.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Ordinanza
2024
Ai fini della configurabilità dell'incompatibilità del commissario di gara che abbia partecipato alla redazione degli atti, non è sufficiente la mera partecipazione formale alla fase preparatoria, occorrendo invece la prova rigorosa della sussistenza di una ragione di interferenza o di un condizionamento in concreto capace di alterare la parità di trattamento tra i concorrenti.
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