LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE ANCHE DOPO L'INIZIALE AMMISSIONE ALLA GARA (96.1)
Ai sensi dell'art. 96, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha il potere-dovere di escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora emerga la carenza dei requisiti di integrità o affidabilità. Il rinvio a giudizio per il reato di frode in pubbliche forniture commesso in precedenti rapporti contrattuali con la medesima amministrazione integra un grave illecito professionale che giustifica l'esclusione non automatica, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato circa l'incidenza dei fatti contestati sul rapporto fiduciario, a nulla rilevando la previa ammissione del concorrente alla gara.
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