Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE ANCHE DOPO L'INIZIALE AMMISSIONE ALLA GARA (96.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 96, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha il potere-dovere di escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora emerga la carenza dei requisiti di integrità o affidabilità. Il rinvio a giudizio per il reato di frode in pubbliche forniture commesso in precedenti rapporti contrattuali con la medesima amministrazione integra un grave illecito professionale che giustifica l'esclusione non automatica, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato circa l'incidenza dei fatti contestati sul rapporto fiduciario, a nulla rilevando la previa ammissione del concorrente alla gara.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati