LA P.A DEVE CONSENTIRE L'ESECUZIONE DELLE OPERE PATTUITE. L'AFFIDAMENTO A TERZI DEI MEDESIMI LAVORI, IN COSTANZA DI CONTRATTO, INTEGRA GRAVE INADEMPIMENTO
Costituisce grave inadempimento della Stazione Appaltante, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., la condotta dell'ente che ometta il pagamento di lavori già eseguiti e, restando inerte rispetto alla prosecuzione del rapporto, affidi a terzi l'esecuzione delle opere residue già contrattualizzate. In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto al risarcimento del danno per lucro cessante, commisurato al mancato utile sulle opere non eseguite, e per danno emergente, relativo agli oneri sostenuti per mantenere attive le garanzie assicurative di cantiere.
"Nel contratto di appalto, a fronte dell’esecuzione delle opere la parte del soggetto appaltatore, l’obbligazione dell’appaltante consiste nel consentire, salvo la ricorrenza di giustificati motivi, l’esecuzione delle opere pattuite"; "risulta fondata la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante derivante dall’inerzia della convenuta rispetto all’esecuzione delle opere relative al residuo importo d’appalto [...] avendo l’attrice provato l’inerzia della committente rispetto alla prosecuzione del rapporto contrattuale".
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