In house providing, criteri ambientali minimi e motivazione convenienza economica
L'obbligo discendente dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, relativo all'applicazione dei criteri ambientali minimi, non è limitato alle procedure ad evidenza pubblica ma si estende agli affidamenti in house, costituendo espressione di un principio generale di tutela dell'ambiente sovraordinato a ogni modalità organizzativa. Risulta illegittimo per difetto di istruttoria l'affidamento in house qualora la valutazione di convenienza economica dell'autoproduzione sia basata sul confronto con le richieste di revisione prezzi avanzate dal gestore uscente e non riconosciute dall'amministrazione, anziché sui costi storici derivanti dagli ultimi Piani Economico Finanziari approvati.

