ILLEGITTIMA LA COMPARAZIONE ECONOMICA PER L'IN HOUSE BASATA SU PREVISIONI DI COSTO IRREALISTICHE (7.2)
In tema di affidamento in house di servizi pubblici locali, la valutazione di congruità economica prescritta dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 deve basarsi su un confronto oggettivo tra l'offerta della società partecipata e i costi reali del mercato o della gestione precedente. Risulta manifestamente illogica la comparazione effettuata utilizzando come benchmark le richieste di revisione prezzi avanzate dal gestore uscente ma non riconosciute dall'Amministrazione, in quanto tale metodo altera il giudizio sul vantaggio economico per la collettività.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

