DI REGOLA SOLO CHI HA PARTECIPATO ALLA GARA PUO' IMPUGNARLA
È inammissibile l'impugnazione degli atti di una gara pubblica da parte di un operatore che non ha presentato offerta, non potendosi qualificare la procedura come "affidamento diretto" laddove risulti che sia stato comunque pubblicato un avviso e che altri concorrenti abbiano presentato offerta. La legittimazione eccezionale presuppone l'assoluta mancanza di una procedura o la presenza di clausole escludenti, mentre la mera brevità dei termini per la presentazione delle offerte o l'erronea individuazione del sito web di pubblicazione costituiscono vizi di legittimità della gara che non ne mutano la natura competitiva.
"La regola generale è quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l'esito della medesima... L’affidamento diretto infatti sussiste allorquando non viene svolta alcuna procedura nella quale possano prendere parte gli operatori di settore: nel caso di specie una procedura competitiva è stata svolta e vi hanno partecipato tre operatori di settore. Pertanto, l’eventuale brevità del termine non è idonea a supportare la tesi dell’affidamento diretto" (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 752/2026; richiamata Ad. plen. n. 4/2018).
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

