INAMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE IMMEDIATA DEL BANDO PER FARMACI ESCLUSIVI SENZA CLAUSOLE ESCLUDENTI (76.2)
È inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso avverso la lex specialis di una procedura per la fornitura di farmaci esclusivi che non contenga clausole escludenti, atteso che la previsione di un massimale di spesa basato sulla spesa storica e l'indicazione dei farmaci già in commercio sono elementi sufficienti a consentire all'operatore economico la valutazione della convenienza dell'offerta. L'onere di immediata impugnazione deve intendersi limitato ai soli casi di radicale impedimento alla partecipazione o di assoluta carenza dei dati minimi necessari per la partecipazione consapevole.
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