Giurisprudenza e Prassi
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DEL RICORRENTE (35.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2024
In sede di contenzioso sugli appalti pubblici, qualora l'operatore economico ricorrente depositi in giudizio una dichiarazione formale di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del gravame e dei relativi motivi aggiunti, restando preclusa ogni valutazione sulla fondatezza delle pretese originarie.
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