Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER DICHIARATA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. PRIMA Decreto 2026

In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente depositi un atto formale con il quale dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85 c.p.a.

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