RIPARAMETRAZIONE DEI REQUISITI ECONOMICI PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE (86.4)
In materia di appalti pubblici, per le imprese di nuova o recente costituzione, il giudizio di idoneità sul possesso dei requisiti di capacità economica deve essere formulato in concreto, riparametrando il requisito richiesto nel bando agli anni di effettivo esercizio dell'attività. La stazione appaltante è tenuta a consentire la prova della solidità patrimoniale mediante mezzi alternativi, come le referenze bancarie, operando un'eterointegrazione della lex specialis in forza della legislazione primaria che tutela la partecipazione delle nuove imprese alla contrattazione pubblica.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

