PARAMETRAZIONE REQUISITI ECONOMICI PER LE IMPRESE DI RECENTE COSTITUZIONE (86.4)
Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria, il legislatore ammette per le imprese neo-costituite la possibilità di parametrare le prescrizioni del bando alla data di costituzione e agli anni di effettivo esercizio dell'attività, anche ove il bando non preveda espressamente norme favorevoli a tali società. Tale effetto di eterointegrazione della lex specialis, volto a favorire la partecipazione di nuovi operatori economici, non si estende tuttavia automaticamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, che devono essere comprovati secondo le modalità ordinarie previste dalla disciplina di gara.
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