ILLEGITTIMA LA STIMA DEL COSTO DELLA MANODOPERA BASATA SOLO SULLA RETRIBUZIONE LORDA TABELLARE (41.14)
L'Autorità ha preliminarmente ribadito che il sindacato sulla quantificazione della base d'asta e dei relativi costi della manodopera ha natura estrinseca, essendo circoscritto ai vizi di macroscopica inattendibilità tecnica, manifesta illogicità e disparità di trattamento. Nel merito, ha rilevato come la Stazione Appaltante abbia stimato il fabbisogno del personale moltiplicando unicamente il valore della retribuzione lorda mensile da CCNL per il numero degli addetti. Tale impostazione è stata ritenuta viziata: il costo della manodopera conforme all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 non coincide con la retribuzione lorda, ma deve incorporare il costo aziendale complessivo (oneri INPS/INAIL, TFR e rivalutazione, ratei di tredicesima e quattordicesima, festività, fondi contrattuali ed oneri orari calcolati sulle ore mediamente lavorate e non meramente teoriche). Parimenti fondata è risultata l'omessa previsione della maggiorazione stipendiale per i trasporti effettivamente svolti dal personale in reperibilità.
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