ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NORMA REGIONALE - EFFETTO RETROATTIVO - ANNULLAMENTO CLAUSOLE BANDO
La sentenza della Corte costituzionale n. 16/2021 era depositata in data 11 febbraio 2021 e pubblicata in data 17 febbraio 2021, e dunque prima dello scadere dei termini per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione; che conseguentemente, in data 25 febbraio 2021, la stazione appaltante avviava il procedimento di annullamento dell'aggiudicazione e incaricava la commissione, il successivo 8 marzo, di individuare un nuovo aggiudicatario applicando i criteri previsti dall'art. 97 del Codice dei contratti (delibera RUP prot. n. 0004451 del 2 marzo 2021); che in data 10 marzo 2021, la commissione procedeva in applicazione dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 con conseguente riformulazione della graduatoria e nuova aggiudicazione sulla base delle norme legittimamente applicabili;
considerato quindi che, ai fini dell'incidenza della pronuncia di incostituzionalità n. 16/2021, essendo la sentenza della Corte Costituzionale intervenuta prima dello spirare dei termini per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, i rapporti basati sulla norma dichiarata incostituzionale non potevano ritenersi esauriti e dovevano pertanto ritenersi suscettibili di essere incisi dall'effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità. Inoltre, proprio alla luce della giurisprudenza appena citata, l'annullamento della clausola del bando applicativa del metodo regionale del calcolo della soglia di anomalia, del conseguente verbale e della delibera di aggiudicazione non comporta la rinnovazione integrale della gara ma solo la ripetizione dell'ultimo segmento (dal calcolo della soglia), in quanto la lex specialis risulta modificata solo con riferimento alle oggettive modalità di calcolo della soglia (TAR Catania, cit.)
L'effetto retroattivo della pronuncia di illegittimità costituzionale incide sul bando determinando l'illegittimità di quelle clausole, applicative della legge regionale dichiarata incostituzionale, ancora impugnabili tramite impugnativa congiunta dell'aggiudicazione e del bando. L'annullamento della clausola del bando che disciplina il calcolo della soglia di anomalia e dei successivi atti applicativi comporta la ripetizione delle operazioni di gara dalla fase di determinazione della soglia di anomalia.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui