Riesame affidabilità professionale: motivazione autonoma e limiti del contraddittorio procedimentale
In tema di gravi illeciti professionali, la stazione appaltante è tenuta a un onere motivazionale stringente che dia conto della valutazione discrezionale circa l'integrità del concorrente in relazione allo specifico oggetto dell'appalto, al tempo trascorso e alle misure di self-cleaning adottate. Tale valutazione non è surrogabile dal mero richiamo a precedenti sentenze. Tuttavia, la mancata comunicazione formale di avvio del procedimento di esclusione è irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 se l'operatore ha presentato un'istanza di parte contenente le medesime ragioni difensive che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio procedimentale.

