Giurisprudenza e Prassi
LIMITI TEMPORALI E SOGGETTIVI NELLA VALUTAZIONE DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (96.10)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 96, comma 10, lett. c), n. 3 del D.Lgs. 36/2023, la rilevanza temporale delle condotte che hanno causato la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto di appalto è circoscritta a tre anni dalla data della risoluzione stessa; ne consegue che è illegittima l'esclusione fondata su fatti avvenuti oltre tale perimetro temporale, dovendo prevalere il principio del favor partecipationis e di tassatività delle cause di esclusione.
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