LEGITTIMA LA REVOCA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI PER CONDANNA NON DEFINITIVA PER FALSO IDEOLOGICO (80.5)
È legittimo il provvedimento di revoca della qualificazione e cancellazione dall'albo fornitori fondato su una condanna penale non definitiva per reati di falso commessi nell'esercizio dell'attività professionale, in quanto idonei a incrinare il vincolo fiduciario con l'amministrazione. Ai fini del limite temporale triennale di rilevanza del grave illecito professionale previsto dal D.Lgs. 50/2016, il dies a quo per i fatti-reato desunti da condanne penali non definitive decorre dalla data di pubblicazione della sentenza stessa, consentendo la valutazione discrezionale dell'amministrazione per tutto il periodo occorrente alla definizione del giudizio.
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