Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI DERIVANTI DA MISURE CAUTELARI PENALI E SELF CLEANING INADEGUATO (95.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Ordinanza 2025

È legittima l'esclusione di un concorrente per gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, quando la sottoposizione del legale rappresentante e del procuratore speciale a misure cautelari per reati di turbata libertà degli incanti e corruzione determini un giudizio di inaffidabilità dell'operatore, restando riservata alla stazione appaltante la valutazione sulla congruità delle misure di self-cleaning presentate.

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CORRUZIONE: Delitti specifici (artt. 317, 318, 319 c.p., etc. la cui condanna definitiva costituisce causa di esclusione automatica dalle gare. (Riferimento: Art. 94, comma 1, lett. b)