ILLECITI PROFESSIONALI: VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (98)
Rileva preliminarmente il Tribunale che la valutazione operata dalla stazione appaltante in ordine all’inaffidabilità della parte ricorrente, nel caso di specie ampiamente motivata, può essere sindacata dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua possibile illogicità o irragionevolezza, che potrebbe portare a una valutazione giudiziaria negativa dell’esercizio del potere ampiamente discrezionale (cfr. da ultimo TAR Campania -Salerno, Sez. I, 9 settembre 2024, n. 1641; TAR Lazio – Roma, Sez. III, 12 luglio 2023, n. 11638) sull’affidabilità dell’operatore economico.
Ciò posto, occorre sottolineare che la discrezionalità attribuita all’amministrazione può fisiologicamente risultare in valutazioni differenziate da parte di amministrazioni pubbliche diverse. La discrezionalità comporta, per l’appunto, che l’amministrazione, soppesando i vari elementi valutativi in rilievo, possa determinarsi all’interno di un ventaglio di ragionevoli soluzioni, sicché diversi soggetti ben possono individuare, all’interno del ventaglio ragionevole di soluzioni, esiti diversi.
Ciò significa che le positive valutazioni sull’affidabilità della società ricorrente operate da una stazione appaltante non costituiscono un automatico indicatore di illegittimità della valutazione operata da altra stazione appaltante.
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