Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ERRORE PROFESSIONALE – AMPIA DISCREZIONALITA’ DELLA PA NELLA VALUTAZIONE (80)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

Recente e condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato Sezione V, 6 aprile 2020 n. 2260), in linea con precedenti arresti sull’argomento, ha evidenziato che la valutazione di affidabilità contrattuale e professionale dell’operatore economico alla luce di un grave errore professionale sia espressione di ampia discrezionalità poiché effettuata sulla base di considerazioni di opportunità e, comunque, in applicazione di norme interne o prassi amministrativa (Consiglio di Stato V Sezione 18 ottobre 2018 n. 5960), dovendo la stazione appaltante motivare al riguardo compiendo un’autonoma valutazione delle fonti di prova e di averle considerate pertinenti e rilevanti in ordine ad un giudizio di integrità morale ed affidabilità del concorrente (Consiglio di Stato V Sezione 21 gennaio 2020 n. 479). In ordine a tale attività di giudizio il sindacato giurisdizionale deve essere confinato alla sola motivazione, che non deve rivelarsi illogica, irrazionale, abnorme o connotata da travisamento dei fatti. Corollario di tali principi è quello secondo cui «la stazione appaltante ha il dovere di motivare adeguatamente le ragioni per le quali, pur a fronte di una intesa anticoncorrenziale accertata e presupposta in un atto della Autorità, ritenga comunque affidabile l’operatore economico e lo ammetta alla procedura». (Consiglio di Stato Sezione V, 6 aprile 2020 n. 2260, cit.)

Ebbene, alla luce della citata giurisprudenza i motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento, essendo il provvedimento di esclusione sufficientemente motivato ed immune da vizi sostanziali inerenti all’esercizio del potere valutativo da parte della commissione di gara.

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