FIRMA DIGITALE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE HA UN DOVERE DI VIGILANZA SULL'UTILIZZO DELLA STESSA
Per questo collegio, l’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 risulta chiaramente applicabile alla fattispecie.
Infondato è il secondo motivo, con cui la ricorrente sostiene che non potrebbe esserle imputato il falso in quanto deriverebbe da un fatto illecito di un terzo e che in ogni caso sarebbe “significativo l’animus soggettivo” dell’interessato.
Sul punto risulta del tutto condivisibile quanto rilevato nel provvedimento di esclusione: la legale rappresentante di Green Service, quale titolare della firma digitale apposta sulle dichiarazioni e sul certificato contestato, aveva “quantomeno un dovere di vigilanza” sugli atti presentati in gara, e pertanto in ogni caso deve ritenersi responsabile della condotta contestata per “negligenza”.
A ciò si aggiunga che la ricorrente dovrebbe in ogni caso rispondere dell’operato del suo dipendente, quale datrice di lavoro dello stesso.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui