DISCREZIONALITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VALUTAZIONE DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (80.5)
In materia di appalti pubblici, la valutazione della stazione appaltante circa l'integrità e l'affidabilità professionale dell'operatore economico è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza. Ai fini dell'esclusione per grave illecito professionale, l'Amministrazione può valorizzare fatti di reato non ancora accertati con sentenza passata in giudicato, come il rinvio a giudizio di soggetti apicali per fatti corruttivi, qualora essi siano ritenuti idonei a incrinare il vincolo fiduciario necessario per l'esecuzione dell'appalto.
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